Art. 6.

      1. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato di garanzia per l'attuazione dell'equilibrio della rappresentanza dei generi, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è un organo collegiale costituito da cinque componenti, escluso il presidente.
      3. I componenti e il presidente del Comitato sono nominati con decreto dal Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
      4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e non possono essere confermati.
      5. L'indennità da corrispondere ai componenti e al presidente del Comitato è determinata con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Il Comitato:

          a) vigila affinché sia assicurato il rispetto delle finalità di cui all'articolo 1,

 

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anche predisponendo apposite indagini campionarie;

          b) predispone e invia al Governo e al Parlamento un rapporto annuale nel quale sono evidenziati gli eventuali fenomeni di sottorappresentazione delle donne nella composizione degli organi di direzione, gestione, indirizzo e controllo delle amministrazioni pubbliche e degli altri organismi di cui all'articolo 2.

      7. Nell'ambito della propria attività, il Comitato può richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli altri organismi di cui all'articolo 2 documenti, informazioni e chiarimenti in ordine alle nomine effettuate, anche su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse.
      8. Con provvedimento del Comitato i soggetti non appartenenti alle amministrazioni pubbliche ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 7 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 1.000 euro se rifiutano od omettono, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti.
      9. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 7 appartengano alle amministrazioni pubbliche, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
      10. Qualora il Comitato ritenga, sulla base degli elementi acquisiti, che siano state violate le disposizioni di cui all'articolo 4, può richiedere ai soggetti cui compete la nomina di revocarla e procedere a una nuova nomina ovvero di produrre un'adeguata e documentata motivazione delle deliberazioni assunte. Qualora il comitato, sulla base dell'ulteriore istruttoria, persista nel ritenere che la nomina violi le disposizioni di cui all'articolo 4, il presidente dichiara l'inefficacia del provvedimento di nomina e ne dà adeguata pubblicità.